La legge è nell'aria, ma le parole no: quando un messaggio può diventare un'arma.
- Elena Novarino

- 4 mar
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 5 mar

“Ok. La prendo.”
Una chat. Tre parole. Una promessa.
Poi il silenzio.
Ed è proprio da quel silenzio che nasce il dubbio: era solo una conversazione, o un accordo vero e proprio?
Contrariamente a quanto molti pensano, il diritto non vive solo nelle aule di Tribunale o dietro le porte di uno studio legale. Non entra in scena soltanto quando una lite esplode, né si esaurisce con il verdetto di una sentenza o nei manuali universitari. Il diritto esiste molto prima di varcare la soglia di un Tribunale.
Il diritto è ovunque. È nell’aria che respiriamo.
Non è un caso che questa rubrica si chiami Law is in the air: perché il diritto, ancor prima di essere scritto, nasce dalla parola, dalle abitudini, da delle regole condivise. Nasce come un insieme di consuetudini tramandate oralmente, finalizzate a definire ciò che è lecito fare, e ciò che non lo è.
Prima ancora di redigere un contratto per iscritto, un accordo può già esistere e produrre effetti vincolanti. La legge, d’altronde, ha da sempre riconosciuto che un impegno assunto “sulla parola” possa essere giuridicamente rilevante, laddove esprima una volontà seria e concorde tra le parti.
In effetti, il nostro stesso codice definisce il contratto come “l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” (dal brocardo “pactum est duorum consensus atque conventio” - patto è il consenso e l'accordo fra due persone); questo poiché, ciò che rende vincolante un contratto, è proprio la volontà delle parti che si incontrano.
In altre parole: salvo casi particolari, il contratto può non assumere unicamente la veste di “atto giuridico redatto per iscritto”, ma può esistere e obbligare legalmente chi lo ha stipulato anche sotto altre forme.
Mai come in questa epoca, in cui la tecnologia ha ormai preso il timone delle nostre vite, il diritto scorre silenzioso tra le continue notifiche che riceviamo sui nostri smartphone, nei vocali registrati di fretta, negli “ok” digitati mentre attraversiamo la strada, nei messaggi inviati con leggerezza.
È lì che promettiamo.
È lì che accettiamo.
È lì che, senza neppur rendercene conto, ci obblighiamo.
Scriviamo pensando di conversare.
In realtà, spesso, stiamo assumendo obbligazioni che possono diventare vincolanti.
Il diritto non arriva dopo, quando la controversia è già nata.
Il diritto è già dentro quelle chat.
Pensiamo ad una vendita conclusa su WhatsApp o su Instagram, ad un accordo tra colleghi su Telegram o ad un prestito concordato con un messaggio vocale.
Ogni giorno stipuliamo micro-accordi digitali senza rendercene conto, trasformando conversazioni informali in atti potenzialmente giuridici. Tutto scorre, finché qualcosa si incrina: una promessa non mantenuta, un pagamento che non arriva, un impegno improvvisamente negato.
Ed è proprio in quel momento che sorge la domanda:
quel messaggio ha valore legale?
Immaginiamo che Tizio, dopo aver messo in vendita un oggetto online, abbia trattato su WhatsApp con Caio i dettagli della vendita (dal prezzo alle condizioni, fino alle modalità di consegna) e abbia ricevuto il messaggio: “Ok, lo prendo.” Convinto dell’accordo, Tizio rifiuta quindi altre offerte e si prepara a finalizzare la vendita. Ma Caio sparisce nel nulla, senza più dar seguito all’acquisto.
Può ritenersi tale condotta un inadempimento contrattuale?
Orbene, se prezzo, oggetto e modalità di consegna erano stati concordati e pattuiti in modo chiaro, quell’accordo potrebbe già considerarsi perfettamente concluso e vincolante per entrambe le parti.
In questo scenario, è facile comprendere come una chat non sia più, quindi, solo una semplice applicazione di messaggistica digitale: può diventare prova concreta del diritto per il venditore al risarcimento.
E qui sorge un’altra domanda che attanaglia la mente di molti: posso usare una chat privata in giudizio?
I messaggi WhatsApp, gli SMS, le conversazioni via chat rientrano tra le riproduzioni informatiche disciplinate dall’art. 2712 c.c., che attribuisce loro piena efficacia probatoria; al riguardo, la Corte di Cassazione ha più volte riconosciuto che i messaggi scambiati tramite applicazioni di messaggistica possano essere utilizzati come prove documentali nel processo civile, anche attraverso screenshot, purché sia possibile verificarne provenienza e integrità.
Tradotto: ciò che scrivi può formare prova in giudizio.
Naturalmente, uno screenshot non è una verità rivelata. Potrà essere contestato, disconosciuto. Il giudice ne valuterà attendibilità, coerenza, riscontri esterni. Ma pensare che una conversazione, solo perché avvenuta su WhatsApp, sia priva di conseguenze, è un errore.
C’è poi un altro equivoco molto diffuso: produrre in giudizio una chat privata violerebbe la privacy. Tuttavia non è così se, chi produce il messaggio, è parte della conversazione e lo utilizza per difendere un proprio diritto. Il trattamento dei dati personali è infatti consentito quando necessario per esercitare o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria (secondo quanto stabilito dal GDPR e dal Codice della Privacy). Non serve il consenso dell’altro interlocutore per produrre in giudizio ciò che egli stesso ti ha scritto.
Ma la storia non finisce qui, e non riguarda soltanto il diritto civile. Lo stesso strumento, -la chat-, può avere conseguenze penali, e basta un solo messaggio per spostare il baricentro della responsabilità.
Riprendiamo l’esempio precedente ma immaginiamo che, questa volta, a sparire sia il venditore:
Tizio mette in vendita un oggetto online, tratta su WhatsApp con Caio i dettagli della vendita ma, dopo aver ricevuto il pagamento richiesto a Caio, sparisce nel nulla senza consegnare alcuna merce.
In questo caso, potrebbe non trattarsi più solo di un inadempimento civile, ma di un reato: Tizio potrebbe infatti essere accusato di truffa ai sensi dell’art. 640 c.p., per aver ottenuto, con artifizi e raggiri, un ingiusto vantaggio patrimoniale con danno dell’acquirente.
Spesso i problemi nascono da gesti apparentemente innocui: scrivere “ok” senza pensarci, concludere accordi complessi in chat, inviare vocali ambigui che lasciano spazio a interpretazioni.
Come proteggerti subito (consigli pratici):
- evitare sempre formule che possano sembrare accettazioni se non si è convinti (evitare risposte affermative come “ok” e prediligere sempre formule come “valuterò la proposta”);
- laddove si voglia formalizzare un accordo, riepilogare sempre per iscritto i termini dell’eventuale accordo preso (indicando prezzi, tempi, modalità);
- conservare sempre le conversazioni e fare screenshot completi (con data e contatto visibili);
- conservare eventuali mail o versamenti effettuati.
Avv. Elena Novarino
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